Protezione della maternità

Le donne incinte e le madri allattanti che lavorano necessitano di una protezione particolare e vanno impiegate in modo che la loro salute e quella del bambino non siano messe a rischio.

Le aziende che svolgono lavori pericolosi e/o gravosi per la salute della donna o del bambino devono commissionare una valutazione dei rischi a un tecnico competente e informare la lavoratrice sui rischi in azienda prima di un’eventuale maternità.

Le donne incinte e quelle che allattano possono essere impiegate solo con il loro consenso. Invece del lavoro serale o notturno e di lavori pericolosi o gravosi, deve essere offerta loro la possibilità di svolgere un’attività equivalente.

A partire dall’ottavo mese di gravidanza vige un divieto generale di lavorare dalle 20:00 alle 06:00. Se non può essere offerta un’attività sostitutiva equivalente, deve essere versato l’80% del salario.

Dopo il parto la puerpera ha il divieto di lavorare per otto settimane. La lavoratrice ha inoltre diritto a un congedo maternità di almeno 14 settimane (CO art. 329f.).

all'inizio della pagina