Temi
L’Associazione Intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) tutela gli interessi dei servizi cantonali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o gli ispettorati cantonali del lavoro nello sviluppo delle condizioni quadro giuridiche e rappresenta i suoi membri davanti alle autorità federali competenti, delle associazioni, delle parti sociali e dell’opinione pubblica.
In qualità di associazione professionale competente, l’AIPL si impegna a far rispettare a livello federale le disposizioni sulla sicurezza e la protezione della salute sul lavoro. L’associazione raggruppa gli ispettorati del lavoro dei Cantoni e del Liechtenstein, a loro volta membri di una conferenza regionale.
I dossier trattati dall’AIPL sono preparati dal Consiglio direttivo con il supporto della Commissione tecnica e della Commissione giuridica. Per le questioni amministrative il Consiglio direttivo si appoggia alla segreteria dell’AIPL. Le conferenze regionali garantiscono lo scambio di informazioni nelle regioni (Svizzera romanda e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale e Svizzera orientale).
Links
- Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL)
- Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
- Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)
- SECO - Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2
- Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)
- Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)
- SECO – Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro
- Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5)
- SECO – Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro – Protezione dei giovani lavoratori
- Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2)
- Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4)
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20)
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI, RS 832.30)
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF, RS 832.202)